E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 165 del 17 Luglio 2013 il decreto inerente le modalità di rilascio del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva)
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva potrà essere rilasciato dall’inps in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale , di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancoro versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
Il Decreto composto da 5 articoli, fa seguito a quanto contenuto nel D.L. 7 maggio 2012, n.16, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spese pubblica.
Pubblichiamo un ampio articolo sulle novità del DURC, dello Studio Campanile
DM 13 marzo 2013 in g.u. n. 165 del 17 luglio 2013
DURC regolare ai creditori della PA anche
con pendenze con gli enti previdenziali
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva potrà essere rilasciato dall’inps in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale , di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancoro versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati
(art. 1 DM 13 MARZO 2013).
Una lettera di credito scalare di garanzia capiente può servire per tacitare l’INPS, l’Erario, Banche e Fornitori.
E’ stato pubblicato sulla G.U. N. 165 del 17 luglio 2013 il decreto tanto atteso dai creditori degli enti pubblici che, stretti dal gap tra erario ed Inps, non avrebbero avuto alcuna possibilità di ripartire. Una lettera di credito capiente può mettere a tacere l’INPS, l’Erario ed anche i debiti nei confronti di una banca: una lettera scalare di garanzia che offre all’azienda, tramortita dall’enorme peso contributivo ed erariale, di risorgere e tornare a contribuire ad essere il violano dell’economia.
Il decreto, che si snoda in cinque articoli , da seguito a quanto contenuto nel D.L. 7 maggio 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 ed, in particolare, l’art. 13-bis, recante disposizioni in materia di certificazioni e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
E’ proprio il comma 5 dell’art 13-bis menzionato che prevede il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis,del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, che attesti la sussistenza e l’importo dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
Il decreto ministeriale è stato preceduto da una serie di decreti del MEF in tema di modalità di certificazioni del credito di somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti da parte delle Regioni, degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale, per crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti degli enti citati.
L’art. 2 del decreto ministeriale in commento è intervenuto sulle modalità di
rilascio del DURC da parte degli enti tenuti al rilascio del documento stesso, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti.
In particolare, gli enti tenuti al rilascio del DURC emettono il predetto documento con l’indicazione specifica che il rilascio è avvenuto, ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 94, precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC.
Il DURC, rilasciato con tali modalità può essere utilizzato per le finalità previste dalla legge stessa ma nell’ipotesi che venga rilasciato per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento di lavori o di prestazioni relative a servizi e forniture si applicherà il cd. intervento sostitutivo, di cui al comma 2, dell’art. 4 del DPR 5 ottobre 2010 , n. 207.
Ovviamente, non poteva non essere varata una norma del genere in quanto la PA non può consentire che i pagamenti che saranno effettuati all’indomani del rilascio delle lettere di patronage della PA, la stessa non soddisfi prima il suo credito.
In tema di modalità di utilizzo della certificazione esibita per il rilascio del DURC, con le modalità sopra descritte, può essere utilizzata:
- · per le compensazioni di somme iscritte a ruolo;
- · per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari , solo previa estinzione del debito contributivo o previa sottoscrizione di un’apposita delega di pagamento alla banca del predetto debito contributivo.
A cura di: Ciro Autore