La nota Prot. 1328-RU del 9 gennaio 2014 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Documentazione presentata a corredo della dichiarazione doganale) è stata emessa a chiarimento di alcuni dubbi presentati da taluni uffici doganali circa la documentazione da presentare a corredo della dichiarazione doganale richiamata nella casella 44 del DAU.

In taluni casi infatti, il vincolo ad un determinato regime doganale di taluni beni o l’accesso ad un trattamento tariffario particolare, possono essere subordinati alla presentazione all’autorità doganale di un certificato, di un documento o di un’autorizzazione specifica. Qualora non ricorra tale circostanza (per cui nessun certificato, documento o autorizzazione è richiesto), dovranno essere indicati nella casella 44 del DAU, uno o più codici cd. “di esclusione” (solitamente quelli della serie Y, es.: Y922 = altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità del Reg.to CE n.1523/2007, Y900 = bene dichiarato non è incluso nella Convenzione di Washington – CITES; Y901 merci non incluse nell’elenco dei beni a duplice uso di cui al Reg.CE 428/2009, ecc.); tali codici di esclusione indicano sostanzialmente che non sussistono le condizioni che rendono necessari certificati o autorizzazioni.

Una volta inserito nel corpo del DAU, il codice di esclusione produce tutti gli effetti di un’autocertificazione; per questo motivo la richiamata nota Prot.1328-RU chiarisce che non è necessario corredare la dichiarazione doganale di documenti a supporto dell’utilizzo del codice di esclusione.

Es: codice Y922: con tale codice, il dichiarante autocertifica che il bene od i beni oggetto della dichiarazione non contengono peli di cane o gatto e pertanto possono essere immessi in libera pratica senza che sia necessario allegare una specifica documentazione comprovante l’assenza di tali elementi nel prodotto.

Ciò non toglie che la documentazione in questione possa essere prodotta comunque, ma questo rientra nella discrezionalità del dichiarante. La presentazione di tale documento infatti è necessaria solo nei casi in cui la normativa lo richieda espressamente. Di conseguenza, qualora il vincolo ad un regime doganale di un dato bene o l’accesso ad un trattamento tariffario particolare non siano subordinati alla presentazione all’autorità doganale di un certificato, di un documento o di un’autorizzazione specifica, è sufficiente indicare nella casella 44 del DAU il solo codice di esclusione, senza che sia necessario allegare alla dichiarazione doganali altre dichiarazioni di parte, che attestino la condizione già evidenziata mediante l’apposizione del pertinente codice di esclusione.

Tuttavia, in caso di fondati dubbi sulla veridicità dell’autocertificazione resa in forma codificata, o comunque nel corso di attività di controllo, gli Uffici doganali possono richiedere la documentazione a supporto dell’utilizzo del codice di esclusione. Qualora vengano peraltro riscontrate circostanze diverse da quelle attestate dal codice di esclusione, il soggetto che ha reso la dichiarazione potrà essere considerato responsabile, ai fini penali, della falsa attestazione. Stante il fatto che la nota si riferisce al solo “dichiarante”, si ritiene quindi sempre necessario che il dichiarante/rappresentante si procuri tutti i documenti atti a dimostrare il corretto utilizzo dei codici di esclusione indicati nella casella 44, o delle dichiarazioni dei soggetti economici per i quali agisce, in modo da poterli esibire alla Dogana in caso di controllo, ed escludere la propria responsabilità.

Il fatto che la nota non ponga l’obbligo di esibizione in Dogana di documentazione atta a provare l’utilizzo dei codici di esclusione, rafforza in sostanza, in capo allo spedizioniere doganale, il dovere deontologico (e di tutela professionale) di acquisire e conservare idonea documentazione a supporto delle informazioni che inserisce nella dichiarazione doganale.

A questo proposito si ricorda ancora una volta l’importanza per lo spedizioniere doganale di munirsi, a monte di ciascuna operazione doganale (o gruppo di operazioni doganali), di una specifica dichiarazione del soggetto interessato (importatore/esportatore) sottoscritta da chi ne ha potere a norma di legge; tale dichiarazione può essere contenuta anche nella procura (per la rappresentanza diretta) o nel mandato (rappresentanza indiretta), come peraltro previsto dall’art. 13 del Codice deontologico.

Come noto infatti, all’interno di tali atti possono essere incluse delle specifiche clausole tramite le quali si fa in modo che sia il rappresentato stesso (l’importatore o l’esportatore) ad attestare che le merci oggetto dell’operazione doganale non rientrano in una delle categorie evidenziate dai codici di esclusione che saranno riportati in bolletta (es. dual use, beni contenenti peli di cane e gatto, esemplari di fauna o flora protetta dalla Convenzione di Washington, ecc.).

Cordiali saluti

Il Presidente

Giovanni De Mari

Allegato: CNSD – 2014 – Comunicazioni – 018GDM – 20012014