Lo Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Articolo 1

Costituzione e denominazione

Articolo 2

Sede

Articolo 3

Scopi

TITOLO II

I SOCI

Articolo 4

Caratteristiche di ammissibilità

Articolo 5

Domanda di ammissione

Articolo 6

Contributi dei soci

Articolo 7

Esclusione di un socio

Articolo 8

Morosità

Articolo 9

Riammissione

Articolo 10

Perdita di diritti beni sociali

TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Organi

Articolo 12

Eleggibilità

Articolo 13

Assemblea: composizione e compiti

Articolo 14

Assemblea: convocazioni ordin. e straord.

Articolo 15

Assemblea: esclusione di un socio

Articolo 16

Assemblea: delega di un socio

Articolo 17

Assemblea: votazione

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo: Composizione e durata

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo: compiti

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo: convocazione e delibere; Il Presidente

Articolo 21

Il Collegio dei Revisori

Articolo 22

Il Collegio dei Probi Viri

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

 

Art.1

È costituita una associazione fra gli spedizionieri doganali del compartimento di Napoli, con la denominazione associazione degli  spedizionieri doganali del compartimento di Napoli. L’associazione ha carattere apolitico e durata illimitata. L’associazione aderisce all’ANASPED – Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali. Sommario

Art.2

L’Associazione ha sede in Napoli, via Ciccone, n° 15, e può attivare sezioni con competenza circoscrizionale. Sommario

 

Art. 3

L’Associazione ha per scopo gli interventi riguardanti gli spedizionieri doganali iscritti all’albo Compartimentale di Napoli ed in particolare si propone di:

a) rappresentare la categoria in sede compartimentale presso enti, autorità ed amministrazioni pubbliche e private; b) promuove e mantenere in sede compartimentale rapporti ed intese con uffici,enti ed associazioni che interessino direttamente o indirettamente la categoria; c) provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della categoria presso il consiglio direttivo dell’ANASPED – Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali – e presso gli enti ed organismi a carattere compartimentale in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta ed ammessa; d) esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate dalla legge, regolamenti, o disposizioni delle autorità competenti; e) promuovere e favorire la elevazione culturale e tecnica dei soci per il miglior esercizio delle loro funzioni; f) stabilire rapporti di collaborazione con le altre associazioni compartimentali e con le associazioni delle categorie con le quali gli spedizionieri doganali hanno interessi comuni o affini; g) promuovere ogni iniziativa che si rivelasse utile agli interessi della categoria; h) fornire ai soci assistenza di carattere generale nelle materie oggetto dell’attività professionale; Sommario

 

TITOLO II

I SOCI

Art. 4

Potranno far parte dell’Associazione:

1. gli spedizionieri doganali iscritti all’Albo Professionale istituito con Legge 22/12/1960 n° 1612;

2. le case di spedizione costituite in forma societaria con socio amministratore, rappresentante legale e/o institutore iscritto all’Albo Professionale di cui alla Legge 22/12/1960 n° 1612 fermo restando il diritto all’iscrizione degli altri soci e/o dipendenti in possesso del requisito di cui al punto 1);

3. gli ausiliari degli spedizionieri doganali. Sommario;

 

Art. 5

 

La domanda di ammissione deve essere presentata al consiglio direttivo sezionale, o in mancanza della sezione, al consiglio direttivo compartimentale, corredata da:

1. i dati anagrafici dell’aspirante;

2. fotocopia del certificato d’iscrizione all’Albo;

3. dichiarazione dell’aspirante di piena conoscenza ed accettazione delle norme statutarie e regolamenti dell’associazione.

 

L’ammissione è deliberata dal consiglio direttivo competente, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti. Il rigetto deve essere motivato e l’aspirante non ammesso ha facoltà di ricorrere entro 60 giorni dalla sua comunicazione al collegio dei probiviri e dei revisori. Il consiglio direttivo compartimentale, sento il lodo del collegio dei probiviri, riprenderà in esame la domanda e, valutati i motivi del ricorso, delibererà definitivamente in occasione della sua prossima riunione. Sommario

 

Art. 6

I soci sono tenuti al pagamento: a) una quota di ammissione pari al 50% della quota sociale annua in vigore; b) una quota sociale annua; c) un eventuale contributo straordinario. Le case di spedizione sono tenute al pagamento della quota sociale annua indicata al punto b) maggiorata di tante quote sociali ridotte al 30% quanti sono gli amministratori, rappresentanti legali o institori, spedizionieri doganali iscritto all’Albo Professionale, che decidessero di associarsi, meno uno. Il contributo straordinario resterà unico ed indipendente dal numero delle quote sociali determinate come sopra. Gli associati pensionati sono tenuti al pagamento della sola quota sociale annua ridotta al 30%. È intrasmissibile e non rivalutabile la quota o contributo associativo (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte). La quota di ammissione e quella sociale saranno fissate, entro il 30 ottobre di ogni anno, per l’anno successivo dal consiglio direttivo compartimentale. In mancanza di deliberazione si intendono confermate quelle dell’anno precedente. I soci si intendono impegnati per i primi due anni, e successivamente di anno in anno, finché non abbiano dato le dimissioni con lettera raccomandata entro il 31 luglio. Le quote annuali devono essere versate integralmente dai soci entro la fine di febbraio dell’anno cui si riferiscono. Sommario

 

Art. 7

La qualifica di socio si perde: a) per dimissioni le quali però non esonerano dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui all’art. 6; b) per morosità nei pagamenti delle quote sociali; c) per esclusioni deliberate dal consiglio direttivo compartimentale, con parere motivato da emettersi entro 60 giorni, in ordine a cause che ledano il decoro ed il prestigio della categoria e per compimento di atti in contrasto agli scopi sociali; l’esclusione di cui al precedente punto c) è deliberata dal consiglio direttivo compartimentale anche a scrutinio segreto con il voto di almeno due terzi dei consiglieri in carica, presa visione della relazione del collegio dei probiviri che ha il compito di procedere alle indagini ed eventualmente di sentire l’interessato. Sommario

 

Art. 8

Il socio moroso è richiamato, su proposta del consiglio direttivo compartimentale, dal collegio dei revisori al pagamento delle quote arretrate entro i termini fissati dal richiamo stesso. L’inadempienza comporta la sospensione del socio dai diritti sociali e darà titolo al presidente di poter ricorrere alle vie legali per conseguire quanto dovuto, maggiorato degli interessi legali. Sommario

 

Art. 9

I soci decaduti ai sensi del precedente art. 7 possono chiedere la riammissione, quando siano venutea cessare le cause che hanno determinato la decadenza. Sulla riammissione delibera il consiglio direttivo compartimentale, sentito il parere del collegio dei probiviri e dei revisori con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica. Sommario

 

Art. 10

Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell’associazione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale. Sommario

 

TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 11

 

Sono organi dell’associazione: l’Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori; il Collegio dei Probiviri; Sommario

Art. 12

Le cariche sociali sono gratuite e non possono essere assunte che da persone fisiche appartenenti alla categoria; il segretario può anche non essere socio e la sua prestazione può essere retribuita. Sommario

 

Art. 13

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo compartimentale oppure dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano ed ha il compito di: a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendolo tra gli spedizionieri doganali iscritti all’Albo; b) esaminare i problemi di ordine generale interessanti la categoria e fissare direttive sull’attività dell’associazione; c) eleggere, ove occorra, anche mediante ratifica, membri del consiglio direttivo compartimentale, del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri; d) deliberare sui resoconti morali e finanziari del consiglio direttivo e sui bilanci preventivi e consuntivi dell’associazione; e) stabilire il numero dei componenti il consiglio direttivo e le modalità di composizione con votazioni qualificate di 2/3 dei voti. Sommario

 

Art. 14

 

L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal consiglio direttivo entro il primo trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario oppure su richiesta scritta del consiglio dei revisori o di un numero di soci che rappresentino almeno un decimo di tutti gli associati. La convocazione dell’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è fatta mediante avviso all’albo sociale presso ogni ufficio doganale del compartimento e per invito personale almeno 15 giorni prima di quello fissato. L’avviso e l’invito devono contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora e il luogo. L’Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria è valida, qualunque sia l’argomento da trattare In prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più una dei voti spettanti ai soci; trascorse due ore dall’ora fissata, l’assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti presenti, per l’assemblea ordinaria, per l’assemblea straordinaria, invece, dovranno essere presenti almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, per lo scioglimento dell’associazione o per le modificazioni dello statuto è necessario che all’assemblea siano presenti tre quarti dei voti spettanti a tutti i soci ed il voto favorevole della maggioranza. Sommario

 

Art. 15

 

Non possono partecipare alle assemblee i soci che non siano in regola con la corresponsione delle quote sociali e coloro per cui sia pendente giudizio ai sensi dell’art.7 del presente statuto. Sommario

 

Art. 16

 

Il socio può delegare, per iscritto, altro socio a rappresentarlo all’assemblea. Un socio può rappresentare non più di tre soci deleganti. Sommario

 

Art. 17

 

Le votazione nelle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto. Sommario

 

Art. 18

 

L’Associazione è retta e amministrata da un consiglio direttivo compartimentale composto da un numero minimo di cinque membri più tanti consiglieri quante saranno le sezioni che verranno attivate, anche in forma proporzionale. Il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri un tesoriere ed eventuali altre cariche per determinare funzioni e provvedere alla nomina del segretario. Il consiglio direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili; se durante tale periodo vengono a mancare alcuni consiglieri, il consiglio stesso procede alla loro sostituzione, secondo la graduatoria dei voti conseguiti. Sommario

 

Art. 19

 

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri dell’ordinaria amministrazione ed inoltre ha il compito di: a) curare il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell’assemblea; b) deliberare l’adesione e di nominare e/o designare i rappresentanti dell’associazione in tutti gli enti o organismi a carattere compartimentale e/o nazionale in cui tale rappresentanza sia prevista; c) attivare nel compartimento sezioni con competenza territoriale; d) deliberare sui reclami dei soci; e) convocare le assemblee; f) preparare i bilanci preventivi e consuntivi; g) deliberare, in caso di ricorso, sulle esclusioni e sulle riammissioni dei soci; h) nominare commissioni per determinati problemi; i) deliberare sull’assunzione ed il licenziamento del personale dell’assocxiazione stabilendone le mansioni ed il compenso; j) adempiere a tutte le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto; k) deliberare eventuali cambiamenti della sede sociale; il consiglio direttivo ha facoltà di chiamare di volta in volta per lo studio di determinati problemi uno o più esperti, scelti anche fra i non soci, con funzioni esclusivamente consultive. Sommario

 

Art. 20

 

Il consiglio direttivo è convocato, in uno con i revisori, dal proprio presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o a richiesta di almeno un terzo dei compomenti ovvero su richiesta del collegio dei revisori oppure del collegio del probiviri. Per la validità delle delibere è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le delibere, da annotarsi su apposito libero, sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio; se un consigliere risultasse assente non giustificato a più di tre riunioni sarà considerato dimissionario. La convocazione può essere fatta mediante avviso scritto da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione oppure mediante comunicazione telefonica nei casi d’urgenza. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri. Il presidente rappresenta l’associazione a tutti gli effetti e ne ha la rappresentanza in giudizio, convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo compartimentale, sottoscrive i verbali delle riunioni sociali, emana le disposizioni per l’esecuzione delle delibere degli organi dell’associazione, adempie a tutti i compiti conferitigli dal consiglio direttivo e dall’assemblea. Il presidente non può assumere cariche di cui all’art.10 dello statuto ANASPED – Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali. Tutte le di lui mansioni, in caso di inadempimento, spettano al Vice Presidente più anziano di età. Sommario

 

Art. 21

 

Il collegio dei revisori è formato da cinque membri di cui tre effettivi. Dei quali uno con funzioni di presidente e due supplenti. I revisori sono eletti dall’assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili. I revisori effettivi possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. Essi controllano la gestione amministrativa dell’associazione e ne riferiscono all’assemblea con relazione scritta. Sommario

 

Art. 22

 

Il collegio dei probiviri è formato da cinque membri di cui tre effettivi. Dei quali uno con funzioni di presidente e due supplenti. Essi sono eletti dall’assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili. È prevista la loro partecipazione al consiglio direttivo ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario. Sommario.